Art. 34.

      1. Dopo l'articolo 591 del codice civile è inserito il seguente:

      «Art. 591-bis. - (Testamento della persona disabile). - Alla persona che, trovandosi nelle condizioni indicate dal primo comma dell'articolo 404, intenda fare testamento, può essere nominato, dal giudice tutelare, ai fini della redazione del testamento, un amministratore di sostegno, il quale agisce sotto la diretta sorveglianza del giudice tutelare.

 

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      Il giudice tutelare fissa le opportune modalità di redazione dell'atto. Può stabilire che l'atto debba compiersi nella forma del testamento pubblico o con l'intervento di un esperto.
      Con le stesse modalità può essere ammesso a fare testamento il beneficiario dell'amministrazione di sostegno nei cui confronti sia stato stabilito dal giudice tutelare un divieto di testare ai sensi dell'articolo 591, primo comma, numero 2)».